Criteri e modalità

Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Descrizione
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