Liste di attesa

Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Descrizione
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